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CILA Superbonus 110%: ecco cosa prevede il Decreto Semplificazioni

Solo la CILA Superbonus e niente verifica della conformità urbanistica ed edilizia? Ecco i tagli alla burocrazia per cantieri più rapidi con il Decreto Semplificazioni

 

È sufficiente la CILA per il Superbonus?

Ci siamo, finalmente con il Decreto Semplificazioni il 110% sarà più facile.

E soprattutto veloce.

“È una vera fregatura!”

“Il 110% è impossibile!”

“È impossibile accedere alle nuove detrazioni fiscali, troppa burocrazia.”

Quante ne abbiamo sentite sul nuovo Superbonus. E magari ne abbiamo dette tante.

Eppure, il Governo continua a puntare su questa importante misura per ristrutturare e riqualificare il patrimonio immobiliare italiano.

Un motivo ci sarà, non credi?

Il Superbonus è una macchina perfetta, forse solo un po’ troppo difficile da guidare per piloti inesperti.

Ma corre. E tutti vogliamo provare il brivido della velocità, ovviamente con le cinture ben allacciate per non correre rischi in caso di incidente con l’Agenzia delle Entrate.

Il problema è solo mettere in moto questa macchina.

Diciamolo, la procedura di accesso agli incentivi fiscali è fin troppo complicata, a causa delle tante verifiche iniziali sugli immobili, tra cui la tanto temuta legittimità urbanistica ed edilizia.

Perché l’Italia è un Paese di abusi edilizi. E non dobbiamo nasconderci dietro un dito.

Più rilevanti o meno rilevanti, le irregolarità ci sono. In case unifamiliari e in condomini.

E la verifica della conformità urbanistica ha messo i bastoni tra le ruote a tanti privati e condomini che “troppo in regola non sono”.

Ma le cose sembrano destinate a prendere un’altra piega proprio con il Decreto Semplificazioni che prevede solo la CILA Superbonus 110%.

 

Con la CILA è tutto OK per il Superbonus: ecco la grande novità del Decreto Semplificazioni

La verifica della legittimità urbanistica è la spada di Damocle che pende sugli immobili.

Se fino ad oggi in tanti hanno rinunciato a questo grasso 110% a causa proprio di una procedura troppo complicata – la sanatoria delle difformità urbanistiche è come il Labirinto di Cnosso – ora è tutto diverso. O almeno così dovrebbe essere quando il Decreto Semplificazioni Superbonus, in fase di definizione, sarà definitivamente pubblicato.

Meno burocrazia e cantieri più rapidi, questo è l’obiettivo da raggiungere.

In che modo?

Con la CILA, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, che basterà per iniziare i lavori di ristrutturazione e riqualificazione, trainanti e trainati, previsti dal nuovo Superbonus per l’edilizia.

Sarà sufficiente il titolo edilizio e l’autodichiarazione per gli edifici costruiti prima del 1967. Non sarà più necessaria la ricerca dei titoli successivi.

In pratica, basterà presentare la Cila in Comune e realizzare gli interventi che accedono alla maxi detrazione.

La ratio è questa: tutti gli interventi necessari per riqualificare l’immobile, esclusi quelli di demolizione e ricostruzione con Superbonus, saranno considerati come interventi di manutenzione straordinaria. E per la realizzazione di questi interventi è sufficiente la presentazione in Comune della CILA che vale come titolo autorizzativo, senza asseverazione di conformità edilizia-urbanistica.

 

CILA Superbonus 110%: il nuovo comma 13-ter e il dubbio sugli abusi edilizi 

Senza verifica della conformità urbanistica dell’immobile ci sarà uno snellimento incredibile della procedura.

Con il Decreto Semplificazioni Superbonus, questo dovrebbe essere il nuovo comma 13-ter dell’articolo 119:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui

all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

 

Il 110% potrebbe sfumare, stando al nuovo Decreto Semplificazioni, solo nelle ipotesi appena elencate e non a causa di abusi.

Ma perché quell’ultimo periodo?

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Con la CILA per il Superbonus, la P.A. potrebbe accertare eventuali abusi presenti nell’immobile. Ma non ci dovrebbero essere problemi… o sì?

Il tecnico qualificato non sarà più obbligato ad accertare preventivamente le irregolarità, ma ad una prima interpretazione del comma 13-ter le stesse irregolarità potranno essere segnalate nelle sedi opportune.

Ecco, qualche dubbio rimane, poiché la Cila potrebbe diventare un’autodenuncia in caso di abusi edilizi. Il Superbonus non dovrebbe decadere, ma non mancheranno sanzioni.

Meglio aspettare ulteriori chiarimenti.

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Info sull'autore

Guido Alberti

Guido Alberti

Consulente e Artigiano Certificato PassivHaus, Tecnico Esperto Finestra CasaClima, figura accreditata dall’Agenzia CasaClima per fornire consulenza a progettisti e committenti. Operatore Termografico di II Livello UNI EN ISO 9712.
Guido Alberti

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