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Come funziona la nuova Cila Superbonus 110? Tra vantaggi e incertezze

Il nuovo modello Cila Superbonus 110 è pronto per essere utilizzato per i nuovi progetti. La sua massima semplicità è un punto di forza? E cosa è previsto per le varianti in corso d’opera?

 

Ci risiamo.

Sembra di essere tornati a un anno fa.

“Lavori gratis con il 110%!”

Questo era il messaggio (sbagliato!) che è iniziato a circolare da quando il Superbonus è stato annunciato.

E oggi, con l’approvazione del nuovo modello Cila Superbonus 110, c’è un nuovo messaggio che allo stesso modo può fare seri danni.

È tutta colpa del nuovo comma 13 – ter, introdotto dal Decreto Semplificazioni, che va a modificare non poco l’articolo 119.

Ecco il comma incriminato:

 

Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila).
Nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto l’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del presidente della repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della Cila;
b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

 

Tradotto: basta la nuova Cila Superbonus 110 per avviare un cantiere e gli abusi edilizi non rappresentano più una minaccia per la fruibilità del bonus, avendo il Superbonus una vita amministrativa propria.

E non è richiesta la ricostruzione dei passaggi dei vari titoli abilitativi dal 1967 in poi. Quindi, meno responsabilità anche per i tecnici.

Un tema già affrontato a maggio, quando il Decreto Semplificazioni non era ancora legge, ma che è bene riprendere. Perché i dubbi sono sempre gli stessi.

Da un lato le amministrazioni comunali con atteggiamenti favorevoli alla sanatoria di tutti gli abusi minimi e più vecchi, dall’altro lato la giurisprudenza che esclude sanatorie di fatto.

Approfondiamo la questione.

 

Quel comma 13- quater che rende la Cila Superbonus 110 un’arma a doppio taglio

Il modulo per la Cila-Superbonus contiene solo informazioni essenziali.

Qui puoi scaricarlo in formato pdf.

Massima semplicità per un iter burocratico più snello: è questo lo scopo.

Come sottolineato anche dalla Conferenza Unificata che ha dato il via libera a questo nuovo modello, non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, ma è sufficiente la dichiarazione di conformità dell’intervento da realizzare da parte del progettista.

E fin qui tutto bene.

Anche perché l’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare.

Sempre meglio!

Ma i vantaggi della nuova Cila per il Superbonus 110, in primis l’eliminazione delle lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni, la facilità di avviare una pratica e la possibilità di presentare senza troppi problemi delle varianti in corso d’opera, sono strette nella morsa del comma 14-quater.

Leggiamolo insieme:

 

Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

 

Insomma, la P.A. si trova in scomoda posizione, alimentando ulteriori incertezze in tecnici e committenti.

Perché?

Sicuramente le norme sui bonus fiscali hanno molto semplificato le procedure, portando nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria tutto ciò che prima era etichettato come “ristrutturazione”.

Ma è proprio il comma 13 – quater che rende possibile una verifica post intervento, cioè dopo la fruizione del bonus. Ed è proprio la regolarità urbanistica il fulcro del controllo.

Un problema accentuato per gli immobili meno recenti.

E c’è incertezza anche sui tempi per sanzionare gli abusi.

Anche se la verifica della doppia conformità urbanistica non sarà più richiesta, è sempre meglio tenere gli occhi aperti, cioè attestare lo Stato Legittimo di conformità urbanistica.

Ora, concentriamoci su altro.

Perché i vantaggi della nuova Cila Superbonus 110% sono diversi. E tra questi, c’è la possibilità di presentare, come detto, varianti in corso d’opera senza troppi problemi.

 

Superbonus e Cila semplificata: cosa è previsto per chi ha il vecchio titolo?

Con il Superbonus i dubbi non mancano mai:

 

chi ha già iniziato i lavori è obbligato a presentare la nuova Cila per il Superbonus?

 

Ecco, questo è il dubbio più grande di tecnici e committenti dopo la conversione in legge del Decreto Semplificazioni.

Il passaggio tra Cila e “Cilas” (così viene anche chiamata la nuova Cila Superbonus) è conveniente. Ma non è obbligatorio!

La Cila già presentata resta valida a tutti gli effetti e se i lavori vengono eseguiti senza modifiche rispetto a quanto dichiarato non è richiesto il nuovo modulo.

E in caso di varianti in corso d’opera?

La Cila Superbonus può essere presentata come variante della Cila già in corso, facendovi espresso riferimento.

Un “dettaglio” di non poco conto.

Ma come muoversi per non rischiare nulla?

 

Solo un team di professionisti qualificati può aiutarti ad uscire da questo pericoloso labirinto

Come un labirinto, il Superbonus disorienta.

Con tutti questi aggiornamenti non è prevedibile ed è facile perdersi prima di arrivare al visto di conformità.

Anche ora che la procedura è stata semplificata.

Perché per ristrutturare e riqualificare casa a costo quasi zero è importante conoscere tutti gli aspetti tecnici e fiscali, così come tutte le virgole di una legge che lascia spazio a più interpretazioni.

Serve l’aiuto di professionisti qualificati e preparati per gestire ogni aspetto di questa misura. Con la massima attenzione ai cambiamenti che, come abbiamo potuto notare in tutti questi mesi, di punto in bianco cambiano le carte in tavole.

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Info sull'autore

Guido Alberti

Guido Alberti

Consulente e Artigiano Certificato PassivHaus, Tecnico Esperto Finestra CasaClima, figura accreditata dall’Agenzia CasaClima per fornire consulenza a progettisti e committenti. Operatore Termografico di II Livello UNI EN ISO 9712.
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