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Cosa cambia con il Decreto Semplificazioni Superbonus 110%?

Decreto Semplificazioni Superbonus 110%: tra le tante modifiche approvate, prendiamo in esame la CILA per avviare i lavori e le nuove regole per il cappotto termico e il cordolo sismico. Che cosa cambia?

 

Il Decreto Semplificazioni Superbonus 2021, convertito in legge, ha risollevato il morale di tanti tecnici impegnati in ristrutturazioni e riqualificazioni con il 110%.

E anche di tanti privati che erano già quasi convinti del cambio di direzione, puntando a detrazioni fiscali minori, ma decisamente “più facili”.

Ora, con le nuove regole per i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica cambia tutto. O quasi.

Il problema principale dei ritardi per l’apertura dei cantieri, a causa di un iter burocratico troppo complesso, è stato (forse) risolto – meglio non giungere a conclusioni affrettate e attendere qualche altro mese – lasciando spazio anche a nuove categorie catastali ammesse alla detrazione, nuovi termini per trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’edificio oggetto di riqualificazione energetica e l’ormai confermata possibilità di far rientrare l’eliminazione delle barriere architettoniche nei lavori al 110%.

Ma questi sono temi che non tratteremo in questo articolo, perché è la nuova CILA la protagonista del Decreto Semplificazioni Superbonus 110%.

Accompagnata da nuove regole per il cappotto termico e il cordolo sismico che eliminano i limiti previsti dal Codice Civile.

Insomma, 2 grandi novità che non possono passare inosservate.

 

Cosa prevede il Decreto Semplificazioni Superbonus 110%? Ecco come cambia l’articolo 119

Il “vecchio” articolo 119 del Decreto Rilancio non è più lo stesso.

Leggiamo insieme il nuovo testo dopo la conversione in legge del Decreto Semplificazioni Superbonus 110%:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila).
Nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto l’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del presidente della repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della Cila;
b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

Una veloce analisi

Il Decreto Semplificazioni Superbonus 110% è stato approvato proprio per snellire l’iter burocratico e dal testo di legge visto poc’anzi emergono 4 importanti novità:

  1. tutti gli interventi che consento l’accesso al Superbonus rientrano ora nella Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, che non prevede verifica della conformità urbanistica ed edilizia (e di questo ne avevamo già parlato in questo articolo: Cila Superbonus 110%);
  2. anche i lavori che solitamente non prevedono alcun titolo edilizio, se portati al 110%, rientreranno nella nuova Cila che dovrà contenere una breve descrizione degli stessi;
  3. non sono vietate varianti in corso d’opera, che dovranno obbligatoriamente essere inserite a fine lavori, integrando la Cila già presentata per avviare il cantiere;
  4. la decadenza del vantaggio fiscale è legata solo alla presentazione ed alla correttezza della CILA e delle Asseverazioni del comma 14 della L.77/2020.

 

Ma c’è anche una precisazione da fare: la CILA-Superbonus non sana eventuali abusi edilizi presenti.

Basterà questo per un Superbonus più semplice?

Al momento, è un azzardo rispondere.

 

Decreto Semplificazioni 110% e Codice Civile: l’articolo 33-bis risolve il problema delle distanze

La seconda modifica apportata dall’articolo 33-bis del Decreto Semplificazioni è quella relativa al cappotto termico, intervento trainante “di spessore” per il miglioramento dell’efficienza energetica di un edificio, e al cordolo sismico, elemento strutturale in sommità alla muratura per migliorare il comportamento sismico degli edifici.

Ecco il periodo che è stato aggiunto con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni Superbonus 110% alla fine del comma 3 dell’articolo 119:

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.

 

E ora passiamo al mondo dei serramenti.

Novità in vista?

 

Cosa cambia per l’installazione di nuovi infissi? 

Le novità per quanto riguarda la sostituzione dei vecchi infissi non arrivano dal Decreto Semplificazioni Superbonus, ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate che ha confermato la possibilità di modificare la dimensione degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli stessi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante.

C’è più libertà di intervento, ma attenzione a chi dice che “tutto è possibile”.

Come sempre, il consiglio è sempre lo stesso: rivolgersi a professionisti qualificati e preparati per non avere intoppi in cantiere e seri problemi fiscali dopo.

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Info sull'autore

Guido Alberti

Guido Alberti

Consulente e Artigiano Certificato PassivHaus, Tecnico Esperto Finestra CasaClima, figura accreditata dall’Agenzia CasaClima per fornire consulenza a progettisti e committenti. Operatore Termografico di II Livello UNI EN ISO 9712.
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