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DETRAZIONE FISCALE 55% E 36% DEL 2012

Detrazioni Irpef

Con la pubblicazione in GU del DL n. 83 del 22 giugno 2012 intitolato “Misure urgenti per la crescita del paese”, per le ristrutturazione edilizie il 36% passa al 50% fino al 30 giugno 2013, raddoppiando la spesa massima ammissibile, che passa dagli attuali 17.280,00 €, il 36% di 48.000,00, a 48.000,00 €, il 50% di 96.000,00 €.

Leggendo l’elenco delle opere ammissibili che rientrano in tale detrazione Irpef, si scoprono un numero elevato di prodotti e tipologie d’intervento che potrebbero far gola a chiunque, in virtù della detraibilità del 50% dell’importo speso, fino a una spesa massima ammissibile di 48.000,00 € per singola unità abitativa.

Detrazione al 50%

Ad esempio, trasformando un balcone in veranda, demolendo il muro che da sul balcone, aumentando la superficie lorda di pavimento, si potrà usufruire della detrazione fiscale del 50% dell’importo speso. Non solo, perché rientrano nella detrazione anche l’installazione di dispositivi o opere volte ad assicurare la sicurezza domestica, che potrebbero essere l’installazione di vetri anti-infortunio, l’installazione di un corrimano, o ancora, l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas.

Sono detraibili gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per esempio il furto, l’aggressione, il sequestro di persona, e ogni altro atto penalmente illecito. Rientrano quindi in questa categoria la sostituzione delle porte d’ingresso con porte di sicurezza, l’installazione di grate di sicurezza, l’installazione di un impianto di video sorveglianza, ma non, com’è giusto che sia, il contratto con un istituto di vigilanza.

La detrazione è quindi applicabile solo alle spese sostenute per la realizzazione di interventi sugli immobili. Tra le opere detraibili, oltre agli interventi di contenimento dell’inquinamento acustico,  troviamo anche il conseguimento del risparmio energetico, l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere interne.

Risparmio energetico e detrazione

In tema di risparmio energetico, nulla ci vieta di usufruire della detrazione fiscale del 50% per l’installazione di schermature solari, come ad esempio i frangisole, grazie ai quali si abbattono i consumi energetici estivi. Non rientrano nelle agevolazioni, le porte interne nel caso di singola unità abitativa, che invece trovano spazio nei condomini e nel caso in cui siano installate a seguito di un allagamento di porte per le unità abitative. Ancora una volta, vince la convinzione che le porte interne siano associate agli elementi d’arredo.

Detrazioni fiscali 55 2012

Il mio consiglio è quello di attenersi scrupolosamente alle indicazioni della guida, anche se l’ultimo aggiornamento è quello di febbraio 2012. Sicuramente nelle prossime settimane ne seguirà un altro.

 L’ormai ex 55% esce ridimensionato dal Dl 83/2012, e ridotto al 50%. Ricordo che il 55% è solo per gli interventi volti al contenimento dei consumi energetici e non per le ristrutturazioni edilizie. Dal punto di vista pratico non cambia nulla, se non la possibilità di poter scegliere, nel periodo che va dal 26/06/2012 al 31/12/2012 se usufruire dell’aliquota al 55% o al 50%. A partire dal 1/01/2013 e fino al 30/06/2013 l’unica aliquota per gli interventi volti al risparmio energetico sarà quella del 50%.

Dal 1/07/2013 scomparirà la Detrazione Fiscale del 50% e l’unico incentivo, salvo modifiche o proroghe, a cui siamo abituati da anni, sarà il 36% per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione. Per gli interventi di riqualificazione energetica bisognerà attenersi ai limiti di legge.

Clicca qui per leggere l’ultima Guida Fiscale dell’Agenzia delle Entrate per le ristrutturazioni edilizie.

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Nota del 23/07/2012

La detrazione fiscale sulle riqualificazioni energetiche degli edifici torna al 55% fino al 30 giugno 2013, e tornano ai livelli originari i limiti massimi di spesa.

L’emendamento approvato dalle commissioni di Montecitorio sostituisce questa disposizione con un nuovo comma 2, art. 11 che recita: “All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 2013». Dunque, con questa modifica, viene cancellato l’abbassamento della detrazione dal 55% al 50% per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013: il bonus per l’efficienza energetica in edilizia, attualmente in vigore solo fino al 31 dicembre 2012, viene prorogato ancora fino al 30 giugno 2013 restando nella percentuale del 55%.

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Info sull'autore

Guido Alberti

Guido Alberti

Consulente e Artigiano Certificato PassivHaus, Tecnico Esperto Finestra CasaClima, figura accreditata dall’Agenzia CasaClima per fornire consulenza a progettisti e committenti. Operatore Termografico di II Livello UNI EN ISO 9712.
Guido Alberti

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