Non tutti sono a conoscenza del fatto che, in alcuni casi la schermatura solare esterna è un obbligo di legge e non, come spesso accade, un complemento d’arredo.
Quante volte si vedono serramenti privi di oscurante?
Quante volte ci si preoccupa tanto della trasmittanza termica, e quindi del contenimento dei consumi invernali, tralasciando quelli estivi?
Ci si preoccupa di guadagnare uno 0,1 W/m2K di trasmittanza termica, senza entrare nel merito della posa in opera, che ahimè è un capitolo a parte e ne ho parlato in questo articolo, per poi dimenticarsi completamente del contenimento dei costi energetici per il raffrescamento. Spesso lo si fa proprio laddove, invece, ce ne sarebbe bisogno.
Soprattutto nelle nuove costruzioni, viste le ampie superfici vetrate in gioco, troppe volte ci si dimentica della schermatura!
Peccato che però dovrebbe essere un obbligo da rispettare.
Normativa di riferimento
Il “Decreto del Presidente della Repubblica” del 2 aprile 2009 , n. 59 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, riporta a chiare lettere al punto 19 quanto segue:
19. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, del decreto legislativo, e’ resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui al comma 25.
Il punto successivo, il 20, fa riferimento agli edifici esistenti, ricordando che:
20. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del decreto legislativo, per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all’utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione puo’ essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.
L’uso di una schermatura solare può essere evitato se e solo se si usa un vetro il cui fattore solare g (UNI EN 410) sia minore o uguale a 0,5.
Quante volte viene rispettata questa prescrizione?
Poche, forse pochissime.
Quanti operatori di settore conoscono questa prescrizione?
Pochi, forse pochissimi, eppure potrebbe essere motivo di aumento delle vendite per noi serramentisti.
Invece la Signora Maria chiede i serramenti senza oscurante e noi le diamo ciò che chiede.
Ecco il testo del DPR 59/09.
[sdm-download id=”3034″ fancy=”1″]
Se invece vuoi saperne di più sulle normative che interessano la nostra professione, ecco un comodo riepilogo.
[sdm-download id=”2243″ fancy=”1″]
Vuoi chiedermi una consulenza sulla schermatura solare esterna? Clicca qui sotto e compila il form. Rispondio entro le 24h.
Se hai qualche dubbio prima di procedere con l’acquisto, contattaci.
Rispondiamo sempre in 24 ore.
