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Ecobonus 110% e sanzioni: insidie e trappole penali, civili e amministrative

Come funziona l’Ecobonus 110%? Ecco gli errori da non commettere per evitare tutte le “trappole” di natura penale, civile e amministrativa.

 

Ecobonus 110%: occhio a non commettere reati!

 

Ho deciso di scrivere questo articolo per approfondire il tema della “responsabilità Ecobonus”, sia dal punto di vista di chi deve effettuare interventi trainanti e trainati, sia da quello dei professionisti che prenderanno parte alla ristrutturazione e alla riqualificazione di uno specifico immobile.

E visto che i controlli Ecobonus 110% dell’Agenzia delle Entrate saranno fatti a tappeto, è meglio chiarire tutte le questioni penali, civili e amministrative per evitare di veder sfumare l’opportunità di sfruttare questa grande agevolazione e pagare sanzioni salate.

La legge non ammette ignoranza” e… analizziamo insieme tutte le norme relative all’Ecobonus 2020 per individuare le più pericolose trappole di natura penale, ma anche sul procedimento amministrativo e civile.

 

Il “profilo penale” dell’Ecobonus al 110%: attenzione alle asseverazioni!

 

Sul Decreto Asseverazioni del Mise abbiamo già speso qualche parola, ma in questa occasione scaveremo più a fondo per capire quali errori non commettere per beneficiare in sicurezza della maxi agevolazione.

Prendendo in esame la legge e tutti i decreti attuativi Ecobonus è facile comprendere che, sotto il profilo penale, sono 2 le principali criticità per poter accedere al 110%:

  • le asseverazioni dei tecnici abilitati per verificare il rispetto dei requisiti tecnici per singolo intervento, il superamento dei limiti previsti dalla nuova legge e la congruità delle spese sostenute per gli stessi interventi di riqualificazione;
  • la conformità urbanistica dell’immobile da ristrutturare e riqualificare.

 

Aspetti che abbiamo già trattato negli articoli sull’Ecobonus che puoi leggere su questo blog, ma che ho deciso di affrontare di petto, cioè facendo un collegamento tra gli articoli della legge in vigore per l’efficientamento energetico degli edifici e il codice penale.

Partiamo dal comma 14 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio:

“Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa”.

Per questo punto, che riguarda direttamente i professionisti che prenderanno parte alla riqualificazione dell’immobile, il riferimento è all’articolo 481 del Codice Penale, “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita”:

“Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 5161”.

E il tecnico asseveratore svolge proprio un ruolo di pubblica necessità!

Ma la cosa fondamentale è che nella sua asseverazione è obbligato a certificare il vero, altrimenti ci sarà la configurabilità del reato definito dall’articolo del Codice Penale prima citato.

Questo è quanto previsto esaminando il profilo oggettivo, ma cosa potrebbe succedere in caso di errore nelle asseverazioni?

 

Asseverazioni Ecobonus: errore commesso per colpa, dolo o indotto? 

Importante è valutare anche il profilo soggettivo.

Prima di soffermarci sulle sanzioni previste per aver reso dichiarazioni false, è bene analizzare la questione delle “false asseverazioni” con 4 occhi:

  • 2 sono gli occhi del tecnico asseveratore;
  • 2 gli occhi del committente.

 

Che cosa voglio dire?

Nel nostro caso, il riferimento al dolo è d’obbligo, inteso come coscienza e volontà di rappresentare il falso.

Ecco trovata una pericolosa trappola!

Quanto appena detto può essere ricollegato all’articolo 48 del Codice Penale, “Errore determinato dall’altrui inganno”. Siamo nella fattispecie di reato del “falso per induzione”, che potrebbe agevolare il tecnico e mettere in serio pericolo il committente dei lavori.

Perché il tecnico asseveratore dovrebbe attestare il falso, o meglio, non sarebbe più semplice affermare che l’errore fatto nella stesura dell’asseverazione è stato determinato dall’altrui inganno?

Che cosa significa?

Che del fatto commesso dalla persona “ingannata”, in questo caso l’asseveratore, risponde la persona che, appunto con l’inganno, l’ha spinto a commetterlo.

Ecco che per il tecnico asseveratore che commette un errore per colpa o per dolo, sarà più facile dimostrare che l’errore è stato commesso per essere stato tratto in inganno dal committente – per dimostrare la falsa esistenza dei presupposti per accedere all’Ecobonus 110% – invece che dichiarare la propria colpa.

Quindi, attenzione a chi ti affidi!

 

Ecobonus: cosa è previsto per la conformità urbanistica dell’immobile?

 

Altro aspetto da valutare è la conformità urbanistica dell’immobile da riqualificare.

Richiedere il 110% per poter ristrutturare e riqualificare dal punto di vista energetico un edificio urbanisticamente non conforme può trasformarsi in una sorta di auto-denuncia per i reati indicati all’articolo 44 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

  1. l’ammenda fino a 10329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
  2. l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
  3. l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
  4. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.

 

Quindi, meglio evitare di richiedere l’agevolazione per lavori da effettuare su immobili dove, ad esempio, c’è stato un aumento di volumetria mai dichiarato.

E non dimenticare che i controlli Ecobonus non saranno fatti “all’acqua di rose”!

 

Ecobonus e diritto amministrativo: servono particolari permessi per eseguire i lavori?

 

Il dubbio è questo: per portare a termine interventi trainanti e trainati previsti dall’attuale legge sull’Ecobonus al 110% è obbligatorio richiedere titoli abilitativi o permessi?

Con l’Ecobonus siamo nel campo dell’ “edilizia libera” e i riferimenti normativi da considerare sono 2:

  • 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia);
  • Glossario di cui al D.M. del 2 marzo 2018.

 

Perché sono così importanti queste fonti appena citate?

Hanno definito un vero e proprio elenco degli interventi che, nel settore dell’edilizia, possono essere effettuati senza speciali permessi. E tra questi rientrano anche:

  • isolamento termico delle superfici opache dell’involucro edilizio;
  • sostituzione delle vecchie caldaie e rimodernamento degli impianti di climatizzazione invernale;
  • sostituzione dei vecchi infissi.

 

Ovviamente, l’elenco è molto più lungo, ma questi sono i principali interventi previsti dall’Ecobonus 2020 e utili per migliorare la classe energetica di un edificio in modo significativo.

Attenzione!

Per evitare di commettere un reato di natura amministrativa sarà sempre obbligatorio rispettare la normativa vigente in materia di:

  • sicurezza;
  • antincendio;
  • efficientamento energetico;
  • antisismica;
  • beni culturali e paesaggio.

 

Il consiglio non può che essere quello di affidarsi sempre a professionisti qualificati per l’Ecobonus, in grado di portare a termine uno studio di fattibilità e progettare tutti gli interventi rispettando queste norme e gestendo in sicurezza il cantiere.

Non ci resta che esaminare l’Ecobonus 110% con il Codice Civile in mano.

 

Cessione del credito e Diritto Civile: il visto di conformità può evitare spiacevoli sorprese

 

La cessione del credito Ecobonus è uno degli aspetti più interessanti della nuova legge.

Riassumendo: i beneficiari dell’Ecobonus possono, alternativamente alla detrazione diretta, optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito alle banche.

Ma che cos’è la cessione del credito?

È un vero e proprio passaggio di testimone, cioè il credito si trasferisce dalla sfera giuridica di un soggetto (ad esempio, il committente cedente) alla sfera giuridica di un altro soggetto (il cessionario, che può essere l’impresa o la banca).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono gli obblighi del cedente per poter sfruttare la cessione del credito Ecobonus senza commettere illeciti civili.

Infatti, secondo l’articolo 1262 del Codice Civile, il cedente dovrà consegnare al creditore cessionario i documenti che provano l’esistenza del credito.

E i provvedimenti attuativi Superbonus dell’Agenzia delle Entrate hanno illuminato il percorso da seguire per non perdersi nel labirinto di documenti necessari per accedere al 110% e sfruttare queste misure alternative alla detrazione diretta.

Che cosa serve?

Il visto di conformità che attesta la sussistenza di tutti i presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Lo stesso deve essere rilasciato da professionisti abilitati: commercialisti, periti commerciali, consulenti del lavoro, responsabili del CAF.

Con il visto di conformità è possibile dimostrare che quanto asseverato dai tecnici, sia per gli interventi che per le spese sostenute, dà diritto alla detrazione e, quindi, alla possibilità di cedere il credito.

 

Con un professionista qualificato al tuo fianco sarà tutto più semplice

Ristrutturare e riqualificare casa grazie al nuovo Ecobonus al 110% è davvero complicato. Tanti sono i documenti necessari per accedere alla detrazione e tanti sono i professionisti da contattare. Per non parlare degli step da seguire che formano una catena che non può essere spezzata in alcun modo per “accorciare i tempi”.

Ma per avere la certezza di riqualificare la tua casa senza commettere errori, sia di natura tecnica che fiscale, devi affidarti a professionisti qualificati.

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Info sull'autore

Guido Alberti

Guido Alberti

Consulente e Artigiano Certificato PassivHaus, Tecnico Esperto Finestra CasaClima, figura accreditata dall’Agenzia CasaClima per fornire consulenza a progettisti e committenti. Operatore Termografico di II Livello UNI EN ISO 9712.
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