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Ecobonus casa 2020 al 110%: vale anche per infissi e serramenti?

È possibile usufruire della detrazione del 110% prevista dall’Ecobonus casa 2020 per la sostituzione dei vecchi infissi? Ecco gli ultimi aggiornamenti sul Decreto Rilancio.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio che prevede una maxi detrazione fiscale del 110% per l’Ecobonus casa 2020.

Un provvedimento tanto atteso da famiglie e imprese, ma che sta sollevando un polverone di dubbi.

Appunto, è possibile sfruttare l’Ecobonus 2020 con detrazione al 110% anche per la sostituzione dei vecchi infissi?

Chiaro è il fatto che tale agevolazione fiscale è prevista per tutti gli interventi che puntano all’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici, ma meno chiaro, fino a ieri, era il perimetro dello stesso provvedimento.

Chi può usufruire dello sconto in fattura e della detrazione del 110% prevista dal nuovo decreto e, più nello specifico, è possibile sfruttare l’agevolazione dell’Ecobonus casa 2020 per sostituire infissi e serramenti?

Dall’articolo 119 del Decreto Rilancio si possono ricavare le linee guida da seguire per sfruttare la maxi detrazione fiscale, ma…

Ecobonus casa 2020: cosa è previsto per infissi e schermature?

Detrazione al 110%, sì o no per infissi e serramenti?

La risposta può andare in entrambe le direzioni.

Provo a spiegarmi meglio: per infissi e schermature solari vale sempre la detrazione fiscale pari al 50% dell’importo speso, ma in abbinamento con altri “interventi pesanti” – ad esempio, cappotto termico della casa o sostituzione della caldaia – si può fare un bel salto ed arrivare al 110%.

L’articolo 119 del Decreto Rilancio è abbastanza chiaro: la detrazione per tutti gli interventi volti alla massimizzazione dell’efficienza energetica di un edificio e alla riduzione del rischio sismico è pari al 110%, per tutte le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Tutti questi interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), e tutti i materiali isolanti devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

In questi casi si può parlare di maxi aliquota e sconto in fattura per l’Ecobonus casa 2020, ma la sola sostituzione di infissi e serramenti non rientra nel perimetro della detrazione al 110%.

L’unico modo per entrare nel perimetro, ora ben delineato dagli articoli del Decreto Rilancio, è abbinare l’acquisto di nuovi serramenti ad altri interventi di riqualificazione dell’edificio.

Chi e come può usufruire dell’Ecobonus casa 2020 al 110%? Ecco le “parti salienti” dell’articolo 119 del Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio ha fissato ulteriori limiti, rispetto a quanto ci si aspettava fino a ieri, per i soggetti e le tipologie immobiliari interessate.

La maxi detrazione dell’Ecobonus 2020 sarà attribuita solo alle persone fisiche e per le abitazioni in condominio o per quelle indipendenti classificate come prima casa del contribuente. Anche se qualcosa si sta muovendo anche per quanto riguarda la “seconda casa”.

Quindi, anche per quanto riguarda i soggetti destinatari di tale agevolazione sono cambiate un po’ di cose, dato che le “vecchie disposizioni” prevedevano un Ecobonus applicabile a qualsiasi immobile e ai soggetti Ires.

Stando ai nuovi articoli del Decreto Rilancio, è possibile usufruire della detrazione al 110%, suddividendola in 5 rate di pari importo, per tutti gli interventi di:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. In questo caso, la detrazione è calcolata su una spesa complessiva di 60.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  2. Sostituzione, sulle parti comuni degli edifici, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici) con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (regolamento delegato UE n.811/2013). La detrazione è calcolata per una spesa non superiore a 30.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  3. Sostituzione, sugli edifici unifamiliari, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (anche impianti ibridi o geotermici e abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro. Come per il punto 2, è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  4. Acquisto e posa in opera di nuovi infissi e schermature solo se uniti ad altri interventi di riqualificazione energetica dell’edificio.
  5. Installazione di pannelli fotovoltaici, sempre in abbinamento ad altri interventi agevolati, con l’obbligo di cessione al Gse dell’energia non auto-prodotta e non consumata.
  6. Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ovviamente, l’installazione deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1.

 

Quindi, è possibile usufruire dell’Ecobonus casa 2020 con detrazione a 110% per l’acquisto di nuovi infissi e serramenti?

Sì, ma solo sommando tale intervento ad altri previsti per la riqualificazione dell’edificio.

In caso contrario, si applicherà il solito bonus del 50% in 10 anni.

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Guido Alberti

Guido Alberti

Consulente e Artigiano Certificato PassivHaus, Tecnico Esperto Finestra CasaClima, figura accreditata dall’Agenzia CasaClima per fornire consulenza a progettisti e committenti. Operatore Termografico di II Livello UNI EN ISO 9712.
Guido Alberti

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Commenti

2 risposte

  1. Tutti questi interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), e tutti i materiali isolanti devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM)

    Vedrai su questo nascerà un guazzabuglio burocratico ed il 110% partirà molto piano

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