Come funziona l’Ecobonus 2020 per le diverse categorie di immobili? Analizziamo le situazioni tipo e cosa è necessario fare per puntare al 110%
Condomini, villette, appartamenti e locali commerciali: quali sono i lavori ammessi per accedere all’Ecobonus 2020 per questi immobili?
Partire dall’analisi delle caratteristiche dell’edificio che si intende ristrutturare e riqualificare è il primo passo da fare per sapere se si può rientrare nell’Ecobonus.
È sempre possibile puntare al 110% o in molti casi si è costretti a ripiegare su altri bonus?
E con questo articolo voglio esaminare proprio quelle che sono le “situazioni tipo”, per immobili unifamiliari e per appartamenti in condominio.
Cosa è possibile fare?
Cosa è richiesto dalla legge per beneficiare del maxi bonus?
A chi rivolgersi per essere sicuri di non avere alcun problema di natura tecnica e fiscale?
Ma c’è anche un’altra domanda che mi ha spinto a scrivere queste righe sugli “immobili Ecobonus”:
“Quando è possibile ristrutturare casa a costo zero (o quasi) grazie all’Ecobonus 2020”?
La risposta la trovi continuando a leggere questo breve articolo e, in meno di 4 minuti, saprai cosa fare e se realmente riuscirai a beneficiare del 110%.
Ecobonus condomini 2020: su quali immobili è possibile intervenire?
Possiamo affrontare la materia “Ecobonus condomini 2020” da 2 angolazioni. Per farlo, ci poniamo queste 2 domande:
- È obbligatorio intervenire sulle parti comuni?
- Quando è possibile intervenire sul singolo appartamento?
Nel “classico condominio”, cioè quando l’edificio è composto da più unità abitative con accesso e scale in comune, è possibile puntare al miglioramento energetico portando a termine interventi trainanti previsti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio e altri interventi secondari che faciliteranno il salto di 2 classi energetiche.
C’è un limite: in condominio si parte sempre dalle parti comuni quando le singole unità abitative non possono in alcun modo essere considerate come indipendenti.
Quindi, il singolo proprietario può beneficiare dell’Ecobonus 2020 per riqualificare il suo appartamento, solo effettuando altri lavori congiuntamente a quelli trainanti fatti per l’intero edificio.
Ad esempio, se la sostituzione delle vecchie finestre avviene contestualmente alla realizzazione del cappotto esterno o alla sostituzione del vecchio impianto centralizzato di climatizzazione invernale, può essere trainata al 110%.
Ma cosa succede quando un’unità abitativa che si trova all’interno di un condominio è classificata come “alloggio indipendente”?
A tal proposito, ti invito a leggere i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’Ecobonus, perché è stato affrontato proprio l’aspetto immobiliare dell’unità abitativa indipendente.
Che cosa è previsto?
Su tutte le singole unità funzionalmente indipendenti è possibile intervenire sfruttando l’Ecobonus 2020 al 110% senza prendere in considerazione altri interventi da fare in condominio.
Questo, però, solo quando questi immobili da riqualificare con l’Ecobonus 110% presentano 2 requisiti:
- devono essere dotati di impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica e per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
- devono avere almeno un accesso indipendente non comune ad altre unità abitative, direttamente dal cortile o dalla strada.
Su questi immobili è possibile intervenite in modo autonomo.
Immobili Ecobonus 2020: il “caso” degli edifici unifamiliari e delle villette a schiera
I provvedimenti attuativi Superbonus e la guida Superbonus dell’Agenzia delle Entrate hanno definito molti aspetti che erano letteralmente rimasti nell’ombra.
Mentre per la “casa unifamiliare”, fin dal principio, non sono mai stati riscontrati particolati problemi – a parte quello relativo alla comproprietà- qualche attenzione in più deve essere prestata per il caso delle villette a schiera.
Ma prima di passare al caso delle villette a schiera, chiariamo una volta per tutte il problema dei tetti di spesa in caso di comproprietà di una casa unifamiliare. Se a sostenere le spese per la riqualificazione di tale immobile sono 2 comproprietari, la detrazione Ecobonus sarà unica e da ripartire in base alle spese sostenute.
Ecobonus 2020: le villette a schiera
Ora concentriamoci sul secondo caso: le villette a schiera rientrano sempre nel gruppo degli immobili su cui è possibile sempre intervenire con l’Ecobonus casa 2020?
Diciamo di sì, ma è bene fare una precisazione molto importante: le villette a schiera potrebbero non avere tutti i requisiti per essere considerate come indipendenti – ad esempio quando l’accesso non è autonomo- e in queste situazioni si potrebbero configurare 2 ipotesi:
- ricadere nel caso del condominio;
- ricadere nel caso dell’edificio con unico proprietario: l’Ecobonus 110% su immobili con parti in comune, ma distintamente accatastati, non può essere sfruttato. Quindi, è escluso dal 110% il proprietario di un edificio con parti comuni, ma non classificabili come condominio. Così come non è possibile beneficiare dell’Ecobonus su edifici con più unità immobiliari accatastate non come condominio, in comproprietà tra più soggetti.
Quindi, la strada per raggiungere il 110% non è tutta in discesa. È sempre necessario fare tutte le analisi del caso per definire la fattibilità degli interventi.
Immobili da ristrutturare con l’Ecobonus 2020: il preciso limite previsto per le “case di campagna”
Se hai una vecchia casa di campagna che vuoi riportare a nuova vita, con l’Ecobonus hai la grande opportunità di portare a termine una riqualificazione completa beneficiando di importanti incentivi.
Tuttavia, esiste un limite.
Restando nel perimetro dell’Ecobonus, è stato previsto un limite per la riqualificazione energetica delle case di campagna non abitate.
È sempre possibile effettuare interventi trainanti e trainati per ottenere un miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Però, l’immobile di riferimento deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento.
Ti starai chiedendo: “ma la vecchia stufa e il camino possono essere considerati come impianto di riscaldamento?”
Riprendiamo quanto detto dall’Agenzia delle Entrate per beneficiare del bonus in versione “eco” per la riqualificazione delle vecchie case di campagna. Anche la stufa o il camino possono essere considerati come impianti di riscaldamento, ma il tutto deve essere valutato caso per caso da un tecnico qualificato.
Ecobonus 2020 per immobili non abitativi: il 110% è previsto anche per negozi, uffici e laboratori?
In questo particolare caso, è opportuno chiarire il tutto a seconda che l’immobile non abitativo sia inserito in un contesto condominiale o sia indipendente.
Nel primo caso:
- se nel condominio la superficie delle unità residenziali è superiore al 50%, per i lavori su parti comuni possono beneficiare del bonus al 110% anche i proprietari di immobili ad uso non abitativo.
- Per i lavori trainati da portare a termine su unità non abitative in condominio, nonostante siano fatti interventi trainanti sulle parti comuni, non si può beneficiare del Super Ecobonus. Quindi, ad esempio, per la sostituzione delle finestre non si può parlare di intervento da trainare al 110%, ma bisognerà valutare l’esistenza dei presupposti per beneficiare, in alternativa, del bonus infissi 2020.
Nel secondo caso, cioè per l’Ecobonus 2020 ristrutturazioni su immobili non abitativi indipendenti (come può essere un capannone), quindi fuori da un contesto condominiale, non si può mai parlare di 110%.
Cosa è previsto per gli immobili vincolati?
Chiudiamo questo articolo su quali immobili è possibile intervenire con l’Ecobonus 2020 al 110% con un caso molto particolare: gli edifici vincolati.
Gli edifici collocati in un borgo storico e sottoposti a vincoli paesaggistici e urbanistici non sono esclusi dall’agevolazione e sono previste delle regole speciali.
Quindi, per tutti gli immobili sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o qualora gli interventi trainanti siano vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, si può parlare di 110% per tutti gli interventi di riqualificazione energetica.
Che cosa significa?
Non è necessario portare a termine un intervento trainante, con la possibilità di beneficiare della più alta agevolazione per qualsiasi intervento. Ad esempio, la sostituzione infissi Ecobonus è sempre al 110% per gli edifici vincolati, anche quando non è stato fatto alcun intervento di isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’edificio.
Ma resta il limite del miglioramento della classe energetica dell’edificio: è obbligatorio progettare più interventi dopo aver portato a termine una precisa analisi iniziale per capire dove e come intervenire.
Aspetti tecnici e finanziari Ecobonus: rivolgiti a un professionista qualificato per puntare al 110%
Una volta capito se si ha diritto o meno all’Ecobonus bisogna valutare quali sono i gli interventi giusti da fare.
E un supporto tecnico è fondamentale per decidere su cosa puntare. È importante valutare le caratteristiche dell’edificio, le criticità da risolvere e tutti gli altri requisiti previsti dalla legge in vigore.
Solo dopo si potrà aprire il libro “Aspetti finanziari Ecobonus” e leggere con attenzione i capitoli sullo sconto in fattura e la cessione del credito alle banche, nonché tutti quelli dedicati agli adempimenti necessari per beneficiare dell’Ecobonus.
Ma prima devi contattare il professionista giusto.
Cerca il consulente posa qualificata di zona a te più vicino per scegliere i migliori infissi e farti consigliare sulle modalità di intervento per accedere al 110%.
6 risposte
La norma è confusa e lascia spazio ad interpretazioni che, nel caso in specie , determina un rischio significativo in capo al beneficiario del bonus , pari addirittura alla restituzione del 200% del bonus goduto.
Ovvero, in caso di presenza di camino, l’immobile oggetto dell’intervento energetico godrà di ecobonus?
Stessa domanda per il caso di stufa a legna.
Non si può demandare tutto all’interpretazione del tecnico –
Esiste una norma o un chiarimento già definito dalla agenzia delle entrate ?
Ciao Alessio, grazie alla nuova definizione normativa di impianto termico in vigore dall’11 giugno 2020, anche il camino è considerato “impianto di riscaldamento”, quindi direi che ci sono le condizioni per accedere al superbonus del 110%.
Buongiorno sono unica proprietaria di un immobile composto da due piani di circa 100 mq ciascuno , al primo piano appartamento cat A3 al piano terra laboratorio in disuso da anni cat C3 , entrambi con entrate indipendenti.
Il laboratorio è collegato all’appartamento solo da una scala esterna, il laboratorio è riscaldato e ha all’interno un’unica caldaia che serve anche l’appartamento, non so se questo può in qualche modo giocare a ns favore visto che se si vuole riscaldare l’appartamento bisogna accedere solo dal laboratorio .
Vorremmo realizzare un unico appartamento su due piani piano terra zona giorno e camere sopra con cambio di destinazione uso e accorpamento o fusione che dir si voglia,
Vogliamo sapere secondo le vigenti normative i passi da farsi ,e le varie possibilità di usufruire dei vari bonus disponibili 50% 65% e anche il superbonus 110% nella misura e nelle possibilità.
E per quanto riguarda il superbonus se è possibile ottenerlo :
solo sull’appartamento al primo piano o se su tutto l’immobile con cambio di destinazione d’uso . o su nulla .
Infatti sono a conoscenza delle problematiche, e da mesi stò cercando di capire ma senza grandi risultati come meglio muoversi in questa giungla di regole
Cordiali Saluti Borghi Maurizio
Ciao Maurizio. Ti consiglio di affidarti a dei professioninsti.
Noi siamo partner Detrazioni Facili. Qui trovi in che modo possiamo aiutarti https://www.posaqualificata.it/riqualificare-casa-con-lecobonus-110/.
Buongiorno,
io ho un negozio all’interno di un centro commerciale misto, più del 50% abitativo (primo piano), piano terra ci siamo noi negozianti, si è parlato di richiedere l’eco bonus del 110%.
Dal momento che perimetralmente ogni lato del condominio presenta una facciata diversa ( cioè: da una parte ci sono gli appartamenti e dalle altre facciate solo commerciale), in più i negozi hanno il riscaldamento in comune, chiedo se noi negozianti possiamo NON partecipare all’eco bonus, non aderendo alla richiesta del cappotto, in quanto da quello le parti murarie sono relativamente poche avendo anche tante vetrate per negozio.
Altra domanda: la ditta che dovrebbe fare il progetto ha sottolineato che a progetto fatto se il condominio dovessimo decidere di non andare avanti con i lavori, la ditta chiede dai 1500,00€ai 2000,00€ ad unità per il progetto, ma è regolare??
Grazie mille spero di ricevere una risposta
Cordialità
Pamela Evi
Buongiorno, regolarissimo che chiedano “penali”. Il tempo è denaro per tutti e il lavoro altrui va rispettato. Per quanto riguarda invece la prima parte della domanda, dipende dai regolamenti, se presenti!