Nel Decreto Requisiti sono indicate tutte novità sui requisiti prestazionali e i massimali di costo per i serramenti e per gli altri interventi di riqualificazione energetica. Ecco cosa è previsto per l’installazione di nuovi serramenti prestazionali.
Massimali di costo serramenti: con l’approvazione da parte del Mise dei decreti attuativi Ecobonus arrivano importanti novità.
All’interno del Decreto Prezzi e del Decreto asseverazioni sono contenute tutte le indicazioni per poter accedere all’Ecobonus e riqualificare la propria casa sfruttando gli incentivi fiscali.
E tra le novità più interessanti c’è proprio l’indicazione dei “massimali di costo specifici” per i serramenti e per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico degli edifici.
Mettendo da parte i requisiti prestazionali dei serramenti, tema che puoi approfondire leggendo questo articolo “Nuovi limiti di trasmittanza termica infissi per accedere all’Ecobonus”, esaminiamo l’importante precondizione dei massimali di costo.
Il nuovo testo approvato dal Mise va a colmare un grande vuoto normativo, fissando alcuni limiti molto importanti per quanto riguarda i costi, con lo scopo di vietarne l’aumento a dismisura a carico dello Stato. E anche perché, per alcuni interventi, è prevista la possibilità di sostituire l’asseverazione con una dichiarazione fatta dal fornitore o dall’installatore.
Massimali di costo serramenti Ecobonus: finestre, chiusure oscuranti e porte
I prezzi al metro quadro fissati per la sostituzione dei vecchi infissi, con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica di un immobile, sono praticamente gli stessi che erano stati indicati nella prima bozza di qualche giorno fa.
L’unica novità è questa: “I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.”
E c’è di più: si fa riferimento alle finestre comprensive di infissi.
Che cosa significa tutto questo?
In pratica, i costi sono stati “leggermente tagliati” e si può notare un ampliamento della categoria serramenti. I massimali di costo previsti dall’approvato Decreto Prezzi fanno riferimento, nel nostro caso specifico, a tutte le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, comprendendo anche cassonetti e infissi.
Quindi, è possibile portare in detrazione anche la spesa per la sostituzione delle porte di ingresso?
La risposta non può che essere positiva, poiché anche le porte di ingresso, le porte interne e le porte per garage contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica di un edificio.
Ovviamente, non si scappa dall’obbligo di dimostrare, mediante asseverazione del tecnico abilitato, l’effettivo miglioramento della classe energetica, così come previsto dal testo di legge.
Non ci resta che dare un’occhiata ai costi delle “finestre comprensive di infissi”.
Ecco i massimali specifici di costo serramenti previsti dal Decreto Prezzi
A conti fatti, i 2 decreti attuativi approvati dal Mise da un lato chiariscono alcuni aspetti molto importanti per poter accedere all’Ecobonus infissi 2021, dall’altro fissano ulteriori limiti per beneficiare dell’agevolazione prevista.
Ma quali sono i massimali di costo dei serramenti da rispettare?
I valori sono gli stessi della prima bozza, sia per serramenti che per sistemi oscuranti, calcolati in base alle differenti zone climatiche.
E, come anticipato, i costi sono considerati al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Ecco i “limiti di prezzo” per i serramenti indicati nell’Allegato I del decreto:
- Zone climatiche A, B e C: 550,00 euro al m2 per la sola sostituzione dei serramenti; 650,00 euro al m2 per la sostituzione dei serramenti e l’installazione di chiusure oscuranti (persiane, tapparelle e scuri).
- Zone climatiche D, E, F: 650,00 euro al m2 per la sostituzione dei vecchi serramenti; 750,00 euro al m2 per la sostituzione dei serramenti e la contestuale installazione di sistemi oscuranti.
Questi importi non sono da considerarsi come “importi limite” quando c’è un tecnico che produce un’asseverazione per l’Ecobonus al 110%. Ma gli stessi importi saranno validi per beneficiare del bonus infissi al 50%, (qui Bonus Infissi 2021), dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto requisiti tecnici in Gazzetta Ufficiale.
Questo quanto previsto per i massimali di costo serramenti, ma nell’Allegato A sono indicati anche tutti gli altri limiti per ogni singolo intervento volto al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti.
Per accedere all’Ecobonus senza avere sorprese affidati a un professionista qualificato
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2 risposte
I limiti di spesa a metro quadro per la sostituzione infissi e/o elementi oscuranti e/o schermatura solare, differenziati per zone climatiche, devono essere intesi solo nel contesto della detrazione 50% (o 65%) prevista per l’ECOBONUS ?
Nel senso che, se invece le medesime spese per infissi venissero effettuate nel contesto della detrazione 110% , come lavori “trainati” , questo limite a metro quadro NON sussiste, in quanto rimane il massimale ( per Unità Immobiliare ) di Euro 54.545,45. Corretto?
Non è proprio così Luciano. Molto dipende dal progettista che dovrà asseverare secondo il decreto requisiti. Non è detto che sia disponibile a ricorrere all’analisi prezzo analitica.