CCNL Edilizia 2022: dal 27 maggio, per fruire del Superbonus e dei vari Bonus Minori, diventa obbligatoria l’indicazione in fattura da parte delle imprese del CCNL Edilizia. Ma c’è un “dettaglio” importante, che riguarda infissi e serramenti, che sta sfuggendo a tanti. Parliamone.
Serve l’indicazione del CCNL Edilizia per il Superbonus 110 e per tutti gli altri Bonus previsti per ristrutturare e riqualificare casa in modo conveniente.
In pratica, i lavori di importo superiore a 70.000 euro dovranno essere eseguiti da imprese che applicano i Contratti Collettivi Nazionali dell’Edilizia. E l’indicazione in fattura diventa obbligatoria, nonché uno degli aspetti che il professionista qualificato chiamato ad apporre il visto di conformità dovrà verificare.
Sicuramente eri già a conoscenza di questa importante novità che interessa l’edilizia agevolata, ma forse ti sfugge un “dettaglio” importante per quanto riguarda lo specifico intervento di sostituzione dei vecchi infissi.
Un dettaglio indicato in una FAQ del CNCE che fornisce importanti chiarimenti sulla verifica di congruità. In particolar modo, sulla verifica della congruità relativa alla manodopera.
Ecco, è proprio di questo che voglio parlarti.
Quindi, andiamo al sodo e scopriamo insieme quando il CCNL Edilizia per il Superbonus e per tutti gli altri Bonus Edilizia 2022 diventa obbligatorio anche per la sostituzione di infissi e serramenti (e cosa fare per non avere problemi con il controllo di congruità!).
CCNL Edilizia Superbonus (e non solo!): puntiamo la lente di ingrandimento sulla FAQ del CNCE
Prendendo come riferimento i lavori di sostituzione di vecchi infissi in progetti con il 110% o in progetti che prevedono agevolazioni minori, ho deciso di dare la mia interpretazione sulla questione (tanto delicata!) del controllo di congruità sulla manodopera.
Qualche giorno fa ho letto una FAQ del CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) in cui essenzialmente si chiedeva se anche la posa dei serramenti dovesse rientrare all’interno della verifica di congruità (a proposito, clicca qui per approfondire il tema delle “nuove” asseverazioni).
Come dicevo, la questione merita tanta attenzione, perché ora i lavori edili che rientrano nel perimetro delle detrazioni fiscali dovranno essere comunque “validati” dal punto di vista della congruità della manodopera.
Ecco la FAQ:
Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?
Fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera. Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.
In parole molto semplici
Il CCNL Edilizia per il Superbonus e per tutti gli altri Bonus Minori diventa obbligatorio quando l’impresa edile acquista i serramenti e li fa posare ai propri dipendenti. In questo specifico caso, è richiesta la verifica di congruità della spesa per la manodopera.
Invece, l’obbligo del CCNL Edilizia per le opere “agevolate” non sussiste se l’installazione dei serramenti avviene da parte di un serramentista e quindi non per mano dell’impresa edile (non c’è la necessità di fare la verifica della congruità della manodopera!).
CCNL Edilizia e serramenti: con i professionisti della Rete posaqualificata.it è davvero tutto “più facile” (e sicuro!)
Alla luce di questa interessante FAQ, a mio avviso, si chiarisce anche quello che accadrà a partire dal 27 maggio 2022, quando entrerà in vigore l’obbligo di specificare il CCNL sulle fatture per tutti i lavori di edilizia “agevolata” (Superbonus, Ecobonus, Bonus Facciate e Bonus Casa).
È chiaro il fatto che non tutti gli addetti ai lavori, e mi riferisco esclusivamente al mondo dei serramenti, hanno un “contratto edile”, ma in molti casi hanno un contratto metalmeccanico. E il fatto che la posa dei serramenti fatta dal serramentista non venga riconosciuta come attività edile propriamente detta, quindi non soggetta alla congruità della manodopera, significa che il tutto può essere “più facile” per chi vende e installa i serramenti.
Ma tutto questo, che cosa significa per te che vuoi acquistare nuovi infissi e serramenti sfruttando le detrazioni fiscali?
Il consiglio che mi sento di darti è quello di affidarti solo a professionisti qualificati e imprese che lavorano nel pieno rispetto delle norme (per non avere problemi alla chiusura dei lavori).
L’applicazione del CCNL edilizia per i lavori con il Superbonus 110 (e non solo!) diventa un requisito ulteriore da rispettare. E sono chiamate in causa imprese e professionisti che dovranno rispettare tale obbligo per garantire ai beneficiari, proprio a te che vuoi acquistare nuovi infissi “a costo quasi zero” o a metà prezzo, la regolarità di tutte le operazioni per non rischiare di perdere l’agevolazione.
“Ma a chi devo rivolgermi per non avere brutte sorprese?”
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