Legge detrazione 65 %
Il 65% è legge. Entrerà in vigore da domani, 06 giugno 2013 il decreto sugli “ecobonus” al 65%, ristrutturazioni e mobili al 50%.
E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto varato dal consiglio dei ministri del 31 maggio, su recepimento della direttiva 2010/31/Ue. Gli articoli 14,15, 16 sono quelli che riguardano la proroga degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. Ecco quanto riportato!
Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonche' delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 15 Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica 1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonche' per l'incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.
Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Ecco il link al testo del decreto completo.
Stando a quello che si legge, pare non ci sia alcun riferimento al tetto massimo di spesa per la sostituzione dei serramenti, né tanto meno si fa riferimento all’installazione congiunta di valvole termostatiche. Sembra quindi che non vi sia nemmeno una riduzione dei valori di trasmittanza, come denunciato ieri da UNCSAAL.
In definitiva quindi, sono stati prorogati le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, con la sola esclusione delle pompe di calore e degli impianti geotermici, fino al 31 dicembre 2013. Per i condomini invece, il termine scade il 30 giugno 2014. Anche per gli interventi di ristrutturazione è confermata la detrazione fiscale del 50% fino al 31 dicembre 2013.
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