Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MiTE con i nuovi Massimali Superbonus 110 e per tutti gli altri Bonus Edilizia. Come cambiano i costi massimi specifici agevolabili e come asseverare senza correre rischi? Concentriamoci sull’Allegato A
Sarà tutto più facile con i nuovi Massimali Superbonus 110 e Bonus Minori per l’edilizia?
Prima di rispondere a questa domanda e di mostrarti la soluzione per non avere problemi con le asseverazioni di congruità dei costi per infissi e serramenti, voglio analizzare con te il Decreto del MiTE pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2022.
Abbiamo atteso tanto questi prezzi e con il nuovo decreto (“Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”) finalmente abbiamo a disposizione un importante tassello per completare il Puzzle delle detrazioni fiscali.
Ma i dubbi sono tanti.
Dubbi che abbracciano il Superbonus al 110% e tutti gli altri Bonus Edilizia, dato che i “costi massimi specifici al m2” diventeranno obbligatori per tutti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica da portare in detrazione.
A proposito, mettiamo subito in chiaro una cosa: il nuovo decreto prezzi del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) entrerà in vigore il 15 aprile 2022.
Detto ciò, torniamo sui Massimali Superbonus 110, che sono gli stessi per i Bonus Minori – “prezzi imposti” per tutti i Bonus per contrastare le frodi – e diamo un’occhiata all’Allegato A.
34 massimali unitari per Superbonus e Bonus Minori (+ 2 buone notizie e 1 notizia cattiva! )
Il decreto costi massimi del MiTE è stato firmato il 14 febbraio 2022, ma solo un mese dopo ha trovato spazio in Gazzetta Ufficiale.
E ora sappiamo con precisione quando entrerà in vigore, diventando il punto di riferimento (in 34 casi) quando è richiesta l’asseverazione di congruità dei costi.
Ora, analizzando le tabelle dell’Allegato A (clicca qui per scaricare il pdf), si nota subito un aumento dei massimali Superbonus 110 / Bonus Edilizia.
E la prima buona notizia è proprio questa.
Rispetto ai “vecchi” costi del 2020 c’è stato un incremento del 20% (del 30% per il cappotto termico nelle zone climatiche più fredde) sulla base del rialzo dei prezzi delle materie prime e dell’inflazione. Prezzi che saranno aggiornati ogni anno sulla base dei monitoraggi che farà l’ENEA.
Inoltre, “i costi esposti in tabella si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative all’installazione e manodopera per la messa in opera dei beni”.
Tutto molto bello, ma…
Ecco la notizia cattiva!
Ho esaminato la situazione e preso come esempio la sostituzione dei serramenti con oscurante in un appartamento tipo. E come sempre, poca chiarezza!
Ma prima di passare al caso “massimali per infissi e serramenti”, voglio chiarire altre 2 cose.
Massimali Superbonus 110 infissi e altre opere: che cosa significa “prezzi massimi imposti”?
Prima ho fatto riferimento a “prezzi massimi imposti”. Ma cosa significa?
Vuol dire che oltre un certo importo non si potrà più andare.
Il decreto specifica che per la tipologia di beni individuata dall’allegato A, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 121, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi. Quindi, per tali beni non si potrà andare oltre le voci di prezzo indicate nell’Allegato A.
Ora, è chiaro che i nuovi Massimali Superbonus 110 e Bonus Edilizia potranno essere utilizzati per gli interventi per cui la CILAS o il titolo edilizio saranno presentati dal 16 aprile 2022. Ma per tutti i lavori già iniziati?
Sarà possibile utilizzare altri prezzari per l’asseverazione di congruità dei costi?
C’è ancora tempo per “congelare” la propria situazione, utilizzando i vecchi Massimali Superbonus 110 e tutti i riferimenti di prezzo già noti per gli altri Bonus Minori.
Infatti, per continuare ad utilizzare i Prezzari Regionali o il Prezzario DEI è richiesto di depositare un titolo edilizio entro il 14 aprile 2022 (il Decreto Costi Massimi del MiTE entra in vigore il giorno successivo).
Dal 15 aprile 2022 non ci saranno più alternative al Decreto del MiTE, tranne nei casi in cui l’intervento non è indicato nell’Allegato A e potrà quindi essere asseverato utilizzando il Prezzario DEI o quelli regionali e delle Camere di Commercio.
Massimali Superbonus 110 e altri Bonus Edilizia per infissi e serramenti: qualcosa non quadra!
Prendo come esempio la sostituzione dei serramenti con oscurante in un appartamento tipo (misure a caso).
Fino a metà aprile, a seconda dei bonus avremmo, dai € 15.421,50 (Ecobonus, quindi Allegato I più posa e via dicendo) ai € 16.901,71 (Bonus Casa o Superbonus, quindi Prezzario DEI di riferimento).
E già qui, c’è una differenza del 9% a seconda del tipo di bonus che scelgo. Certo, l’Ecobonus lo faccio in edilizia libera, mentre il Bonus Casa richiede qualche “sforzo” (che significa costo) in più.
Per tutti gli interventi che inizieranno dopo la metà di aprile, entra in gioco il nuovo decreto prezzi.
Bene, finalmente chiarezza. E invece no.
Perché le interpretazioni come sempre sono all’ordine del giorno.
Prenderlo come riferimento massimo, il che vorrebbe dire che oltre i 900 € al m2 (ho simulato un intervento in Zona E) non si può andare. Ma in calce all’Allegato A c’è scritto che i costi esposti sono al netto di Iva, prestazioni professionali e opere relative all’installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
A quei 900 € al metro quadro posso aggiungere tutto ciò che non è incluso, a patto che siano prezzi presi da un prezzario di riferimento come ad esempio il DEI.
Bene, aggiungo i servizi relativi all’installazione e manodopera e arrivo a circa 1.110 € al m2. Il che vuol dire un 22% in più rispetto all’importo di partenza con Allegato I.
Tutto bello, se le mie interpretazioni fossero giuste, perché come sempre siamo in Italia e appena pubblicato un decreto già il caos regna sovrano.
Massimali Superbonus 110/Bonus Edilizia: confusione!
C’è chi dice che continuerà ad usare il DEI e verificherà solo di rientrare nella tabella dell’Allegato A. Ma sappiamo bene (perché bisogna essere onesti) che diventeranno i nuovi prezzi!
C’è chi invece sostiene che le opere accessorie diverse dalla posa in opera sono escluse. E anche loro hanno ragione.
C’è chi dice che oltre quell’importo (900 €/m2) non andrà.
Insomma, come sempre, c’è confusione. Perché tutto è ad interpretazione. Perché dopo settimane che aspettavamo questo decreto ci saremmo aspettati qualche chiarimento in più.
Diventa sempre più difficile asseverare.
E diventa sempre più difficile trovare professionisti in grado di risolvere i casi più difficili con soluzioni tecniche e fiscali su misura.
Come acquistare infissi prestazionali senza avere problemi con i nuovi Massimali Superbonus 110 e altri Bonus Edilizia?
L’asseverazione della congruità delle spese è un ostacolo da superare. Ed è obbligatoria per tutti i Bonus!
Quindi, sia che si tratti di una riqualificazione energetica con il 110% che di una semplice sostituzione di vecchi infissi (tranne per gli interventi in Edilizia Libera o con importo inferiore a 10.000 euro – qui per approfondire) , l’asseverazione del tecnico è indispensabile per ottenere la detrazione.
E tra vecchi prezzi e nuovi prezzi per le opere è facile commettere qualche errore che potrebbe causare la perdita del beneficio fiscale.
Ecco perché, se vuoi acquistare nuovi serramenti prestazionali a costo quasi zero o al 50%, ti consiglio di rivolgerti a professionisti qualificati e preparati per gestire il tuo progetto dal punto di vista tecnico e fiscale.
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