È doveroso fare chiarezza sui nuovi limiti di spesa Ecobonus 110% dopo la pubblicazione dei decreti attuativi del Mise. Ecco un riepilogo dettagliato dei massimali di spesa previsti dal nuovo Superbonus per l’edilizia
C’è tutto, ma la confusione sui limiti di spesa Ecobonus 110% resta!
La pubblicazione dei 2 decreti attuativi Ecobonus, avvenuta lunedì 5 ottobre 2020, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i privati che intendono riqualificare la propria casa sfruttando il 110% e ai professionisti del settore.
Ora non manca più niente!
E allora perché c’è ancora tanta confusione su quali sono i limiti di spesa per l’Ecobonus 110%?
A parte la novità riguardante l’introduzione di un limite di detrazione di 15.000 euro per gli interventi di building automation effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, il problema principale è quello relativo agli interventi da trainare al 110%.
Nel decreto requisiti tecnici sono definiti tutti i “massimali di costo specifici per singolo intervento”, ma servirebbe un’ulteriore norma per fare chiarezza sull’ Ecobonus trainato. Stando alle ultime modifiche apportate ai decreti recentemente pubblicati, alcuni interventi trainati potrebbero essere considerati trainanti, ma per il contribuente converrebbe l’ipotesi “trainati” per beneficiare di maggiori tetti di spesa.
Insomma, ci sono indicazioni contrastanti tra i nuovi decreti e la norma primaria.
Ma non è mia intenzione soffermarmi su questi aspetti, rimasti un po’ nell’ombra, che sicuramente saranno chiariti nei prossimi giorni dagli addetti ai lavori.
Per non creare ulteriore confusione, ho deciso di creare una sorta di tabella dei limiti di spesa dell’Ecobonus 110%, prendendo come riferimento sia i 2 interventi trainanti principali descritti all’articolo 119 del Decreto Rilancio, che la sostituzione dei vecchi infissi, che resta un intervento da trainare.
Ecobonus 110%: i limiti di spesa dopo la pubblicazione dei decreti attuativi
I decreti attuativi del Mise occupano un gradino più basso rispetto alla legge e, sulla base di quanto appena detto, la domanda sorge spontanea: possono prevedere una definizione dei massimali di spesa per il nuovo Ecobonus 110%?
Non voglio affrontare la questione dal punto di vista giuridico, ma questa precisazione è importante:
l’articolo 14, comma 3-ter del Dl 63/2013 ha delegato il Ministero dello Sviluppo Economico a definire non solo i requisiti tecnici per singolo intervento, ma anche i massimali di costo.
Quindi, nessun errore giuridico: il Mise poteva introdurre limiti di spesa e di congruità.
Il problema è che la confusione sui massimali di spesa resta.
Che cosa cambia?
Scopriamolo insieme.
Ecobonus 110%: limiti di spesa per cappotto termico
L’isolamento termico dell’involucro edilizio rientra nella categoria degli interventi trainanti:
- per il vecchio Ecobonus la detrazione Irpef e Ires era stata fissata al 65%, con un limite di spesa di 92.307,00 euro con detrazione di 60.000 euro;
- il limite di spesa del nuovo Ecobonus è stato fissato a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità immobiliari.
Sono compresi in questo quadro anche gli interventi su coperture e pavimenti.
Ecobonus 110%: limiti di spesa per impianti di riscaldamento
Quando si parla di impianti di riscaldamento è bene fare una precisazione sulla tipologia di intervento, che può riguardare:
- acquisto e posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti che prevedono l’installazione di una caldaia a condensazione;
- sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
In tutti questi casi è stata definita la possibilità di beneficiare di una detrazione Irpef e Ires del 110% – sempre rispettando tutti i nuovi limiti previsti dalla legge in vigore, compreso il salto di 2 classi energetiche – con tetto massimo di spesa di 27.272,73 euro e di detrazione di 30.000 euro in 5 anni.
Ecobonus 110%: limiti di spesa infissi e schermature solari
Per le finestre comprensive di infissi e le schermature solari, si passa dai 120.000 euro di spesa massima prevista dal vecchio Ecobonus al 50%, a un limite di spesa di 54.545,45 previste dal Super Ecobonus 110%.
Ma attenzione a leggere attentamente questi dati.
È vero che con il vecchio Ecobonus il limite massimo di spesa era nettamente superiore, ma la detrazione spettante, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, era di 60.000 euro.
Quindi la stessa prevista dalla nuova legge in vigore per l’efficientamento energetico degli edifici esistenti. Con la differenza sostanziale che, con il 110%, la detrazione di 60.000 euro è da ripartire in 5 quote annuali.
E se non è possibile accedere all’Ecobonus?
Ad esempio, se non si può intervenire con cappotto termico e infissi, si può sempre sfruttare il Bonus Infissi.
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Come sono stati calcolati i limiti di spesa per gli interventi previsti dal nuovo Ecobonus 110%?
Se sei arrivato fin qui, sicuramente ti sarai chiesto: “perché la spesa massima per l’acquisto e l’installazione di nuovi infissi è di 54.545,00 euro e non 60.000 euro?”
Semplicemente perché la detrazione massima prevista per singola unità immobiliare è stata divisa per l’aliquota del 110%: 60.000 euro/1,1 = 54.545 euro.
Ma voglio soffermarmi su quella che è la combinazione vincente di interventi per poter accedere all’Ecobonus 110%: cappotto termico e sostituzione dei vecchi serramenti.
In questo specifico caso, per determinare il limite di spesa Ecobonus infissi devono essere considerati cumulativamente sia gli interventi sulle strutture opache (verticali e orizzontali) sia l’intervento previsto per l’installazione di nuovi infissi.
Solo un professionista qualificato può aiutarti ad accedere al Super Ecobonus 110%
Limiti di spesa, asseverazioni, documenti e procedure ben definite da rispettare per non commettere errori e ritrovarsi in spiacevoli situazioni a seguito dei controlli Ecobonus dell’Agenzia delle Entrate.
È davvero difficile puntare al 110%!
Ma un consulente posa qualificata può aiutarti a percorrere tutta la strada superando senza difficoltà gli ostacoli.
Con un’analisi inziale del tuo caso specifico ti aiuterà a trovare la soluzione migliore per la tua casa, approfittando delle agevolazioni fiscali Ecobonus 2020 anche per la sostituzione dei vecchi infissi.
42 risposte
Se l’allegato B del decreto attuativo sui requisiti minimi, per la sostituzione degli infissi riporta: Aliquota detrazione 50% in 10 anni, dove si evince che i 60.000 € di detrazione ammissibile valgono per il superbonus al 110?
Ringrazio e saluto cordialmente
Ciao! Esatto. Quindi nel caso di 110% la spesa massima ammissibile è 54.545… in 5 anni a patto che siano interventi trainati!
Buongiorno
l’Ecobonus è applicabile per la sola sostituzione di una caldaia per la produzione di ACS con accumulo, ovviamente caldaia di nuova generazione.
Me lo chiede un condominio di villette a schiera sul mare che non ha riscaldamento ma ha la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata a gas e vorrebbe eliminare il gas e produrre ACS in elettrico con pannelli solari e fotovoltaici. Sarebbe un intervento trainante?
Grazie
Ciao Daniele. A mio avviso no, non sarebbe un intervento trainante. Bisognerebbe comunque approfondire meglio il caso.
Salve, ma le faccio un esempio.
Mettiamo che eseguono il cappotto e la sostituzione degli infissi per un valore di 25’000€ e 15’000€, e oltre a questo sostituisco la caldaia per un valore di 10’000€, in aggiunta eseguono delle opere antisismiche per un totale di 96’000. La somma degli interventi, che sarebbe 146’000€. Posso portarla in detrazione o cedendo il credito, oppure vi è un limite come nel caso delle restrutturazione (96’000)?
Grazie
Ciao Dino. Non ci sono limiti in tal senso!
Buongiorno,
a suo parere, nel caso di sostituzione dell’intero serramento con inserimento di monoblocco isolato, il costo del monoblocco va imputato al massimale dell’isolamento dell’involucro o della sostituzione dei serramenti o può essere suddiviso in base alle necessità?
grazie mille per l’attenzione
saluti
Ciao Michele. Credo che possa essere considerato sia da una parte sia dall’altra, a seconda delle esigenze! 😉
Ciao, se per un intervento utilizzo come trainante il cappotto il cui limite su singola unifamiliare è di 60000 euro e come trainato uso i serramenti il cui massimale è di 54545 euro il limite massimo è dato dalla somma dei due quindi 114545,00 poi abbassato a 100000 come tetto massimo o fanno tetto comune di 60000. grazie
Ciao. Non è così. Nel caso di sistema a cappotto su unifamiliare il limite massimo di spesa è 50.000,00 €, a cui si sommano i 54.545 € per i serramenti!
Salve, leggo con interesse l’articolo perché come da introduzione questo argomento crea un po’ di confusione negli utenti, un po’ meno nei tecnici.
L’allegato B del decreto requisiti indica in tabella tutti gli interventi trainati e trainanti … Quello che si evince è la suddivisione in ” DETRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE ” e ” SPESA MASSIMA AMMISSIBILE” .
Per la coibentazione (isolamento) cita solo la SPESA MASSIMA di 50.000 euro quindi 55.000 con detrazione al 110% (non 60.000) sulle singole unità immobiliari.
Idem per l’impianto di riscaldamento, SPESA MASSIMA di 30.000 euro quindi 33.000 in detrazione 110%
Per gli infissi e le schermature, invece, viene citata la DETRAZIONE MASSIMA di 60.000 euro in questo caso quindi il massimo detraibile.
Va da se che dunque la spesa massima in questo caso sia di 60.000/1,1 = 54.545 euro.
Interpreto così l’allegato perché altrimenti non avrebbe senso riportare e differenziare la Spesa Massima con la Detrazione Massima Ammissibile.
Vorrei un parere su queste mie osservazioni.
Grazie
Ciao, le osservazioni sono corrette! Il massimale di spesa per i serramenti è 54.545 Euro!
Nello speciale del SOLE 24 ORE sul bonus 110% si afferma che “in caso di esecuzione congiunta degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e di sostituzione delle finestre la detrazione massima concessa ammonta complessivamente a € 54545,45”!
Ciao Francesca!
Evidentemente anche “Il Sole 24 Ore” sbaglia.
Come scritto nell’articolo e come riportato nella circolare AGE 24/E del 8 Agosto 2020, «l’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili», e «nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati».
Grazie comunque per averlo precisato!
Quindi se si prevedono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzantali, la sostituzione delle finestre e l’installazione delle schermature solari, qual’è il limite massimo di spesa detraibile?
Ciao Giovanni.
In tal caso, serramenti e schermature, l’importo massimo spendibile è 54.545 €, quindi importo massimo detraibile 60.000 €.
Purtroppo credo che “Il Sole 24 Ore” in questo caso non sbagli. Credo piuttosto che consideri il fatto che la legislazione vigente prevede una detrazione IRPEF massima per interventi su involucro di edifici esistenti (per esempio pareti, finestre, tetti e pavimenti) pari a 60000 euro, che corrisponde ad una spesa massima di 54545,45 euro. Quindi se eseguiamo cappotto e finestre credo potremo spendere al massimo 54545,45.
Francesca non è così.
Se l’isolamento delle pareti è trainante e i serramenti trainati, il totale si somma!
Se invece sono entrambi importi trainati, allora la cifra massima spendibile è 54.545 €.
Nell’Allegato B del decreto requisiti c’è scritto:
“(**) Se gli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 345 riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione massima complessiva rimane pari a € 60.000.”
Pertanto se eseguo:
C. 1 lett. a) Articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020 “interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.”
e
C. 345 L. 296/2006 “sostituzione di finestre comprensive di infissi (**) ”
I massimali di spesa si sommano, dunque nel caso di singola unità immobiliare: 50.000 + 54.545
Esatto Giancarlo.
Grazie!
Villetta unifamiliare indipendente.
Rifacimento tetto a falde inclinate (con ambiente sotto riscaldato) e rifacimento terrazzo piano calpestabile (sempre con ambiente sotto riscaldato), rispettivamente in quali massimali rientrano?
Grazie
Ciao Giovanni. 50.000 €, a patto che l’intervento coinvolga una superficie maggiore del 25% della superficie disperdente e consenta il salto delle due classi energetiche.
Buona sera
L importo di 60.000 euro si riferisce alla singola u.i.?
Ciao Rosa. Sì.
Buon pomeriggio, nell ultima risposta si dice che se ci sono trainanti e trainati si sommano se invece sono trainanti entrambi la spesa complessiva è 54…
Come si fa a capire?
Ciao, ogni caso va “studiato”. Diventa difficile rispondere in questo modo!
Ciao, villetta unifamiliare. Focus sui massimali, ovviamente. Masimale per il cappotto termico (trainante)= 50k, sostituzione infissi (trainato) = 54.545. Sostituzione elementi oscuranti (persiane) = ???. Ed, eventualmente, la spesa per gli oscuranti deve essere compresa nei 54.545 ?
Inoltre, altra domanda – abbiate pazienza – il limite complessivo è costituito dalla somma dell’importo relativo ai singoli interventi o è previsto un massimale “fisso”. Per esempio, è noto che per il sismabonus il massimale = 96k.
Grazie
Ciao Tony. Nel caso di serramenti e oscuranti il tetto massimo complessivo di spesa è 54.545 €. Il limite è costituito dalla somma degli interventi.
Mi sorge un dubbio sull’intervento trainato degli infissi: se ad esempio il costo con IVA dei miei infissi è di 35 mila euro (sotto la soglia dei 60 mila euro) ne recupero soltanto il 65% (euro 22.750) come previsto dall’Ecobonus o posso elevare la detrazione al 110% in virtù del Superbonus cui mi sono agganciato con l’intervento trainante principale ?
Ciao Rocco.
Se opti per la detrazione al 50% ne recuperi 17.500 € in 10 anni. In alternativa puoi cedere il credito maturato o richiedere direttamente lo sconto in fattura.
Se opti per la detrazione al 110% recuperi 38.500 € in 5 anni. Anche in questo caso puoi cedere il credito maturato o richiedere direttamente lo sconto in fattura, che sarà sull’importo di 35.000 €.
Ovviamente a patto che ci siano le condizioni per accedere al 110%, vale a dire fare l’intervento di sostituzione unitamente a un intervento trainante e con conseguente salto di due classi energetiche!
INTERVENTI TRAINATI
Descrizione intervento Detrazione Spesa
Coibentazione pareti, pavimenti, coperture e finestre
comprensive di infissi (isolamento termico involucro + infissi)
(L. 296/2006 art. 1 c. 345) € 60´000.00 € 54´545.45
Schermature solari e chiusure oscuranti (DL 63/2013 art. 14 c. 2) € 60´000.00 € 54´545.45
TOTALE interventi trainati € 120´000.00 € 109´090.91
Il programma maximus dell’ ACCA per le lavorazioni riportate come sopra definisce questi massimali, è giusto?…….. quindi la coibentazione del tetto e la sostituzione degli infissi rientra in un solo massimale? e le sole schermature solari in un altro massimale a parte?
Grazie
Se la coibentazione delle pareti, pavimenti e coperture è trainante no, i due interventi si sommano. Se la coibentazione è trainata, allora il tetto massimo di spesa è 54.545 per coibentazione delle pareti, pavimenti, coperture e finestre. Spero sia chiaro!
Buona sera,
intervento su villetta unifamiliare: in caso di installazione di serramenti + oscuranti e serramenti + frangisole sul lato sud posso sommare il massimale di spesa per serramenti compresi di oscuranti di €. 54.545 ed il massimale di spesa per schermature solari di €. 54.450 arrivando a 108.900 di limite massimo detraibile?. grazie
Ciao Gabriele. No, nel caso di 110% il tetto massimo di spesa è 54.545 € per entrambi!
Ho un attico in condominio con annessa veranda in vetro, regolarizzata, agibile e munita di riscaldamento. Stiamo predisponendo le pratiche per effettuare dei lavori condominiali “trainanti” che beneficeranno del Bonus 110%. Lo smontaggio della veranda obsoleta e il rimontaggio di una nuova veranda con le stesse caratteristiche e misure di superficie e di cubatura, ma con migliore tenuta termica e nel rispetto di quanto previsto per i lavori “trainati”, da diritto alla detrazione massima di Euro 54.545,45 o deve essere comunque considerato il valore massimo di Euro 650 a MQ (per zone climatiche D)? I costi di smontaggio e smaltimento rientrano in queste limitazioni? Grazie
Ciao Luciano! Dipende se è un volume riscaldato “catastalmente” o meno.
I costi di smontaggio e smaltimento si possono considerare esclusi, ma vanno sempre riportati in computo.
Grazie per il sollecito riscontro.
Si, la veranda è anche accatastata e fa parte della piantina catastale dell’appartamento. Il calorifero situato in veranda è stato regolarmente denunciato ed è una componente di costo di riscaldamento con tutti gli altri caloriferi delle altre stanze dell’appartamento.
Mi sembra quindi di capire che rientra nel limite totale di Euro 54.545,45 , sempre che non superi i limiti stabiliti per l’Ecobonus per zona climatica?
Grazie ancora per la sua disponibilità.
Luciano Di Paolo
Buongiorno. Stando a quello che leggo, direi di si!
Buongiorno.
Io ho effettuato preventivo, Fotovoltaico completo con pompa calore caldaia batterie di accumulo e colonnina ricarica pannelli che producono 6kw.
€48.580
Serramenti 36.000€
Cappotto 30.000€ possono detrarre tutto con cessione credito o sconto 100% in fattura.
Mille grazie
Ciao Giuliano. Bisognerebbe approfondire! 🙂
Buongiorno, per gli infissi si parla di tetto massimo di 54.000 euro. Ma evidentemente se una casa ha tre finestrelle, la spesa sarà molto inferiore.
Nel decreto attuativo ci sono anche riferimenti di congruità economica a “foro” o a “mq”? Mi sembra di aver capito che sarà il tecnico ad asseverare che la spesa sostenuta sia congrua con i prezzi di mercato.
Ma quali sono questi prezzi di mercato? Perché ad oggi sul mercato si possono trovare infissi in PVC scadenti di provenienza estera a cifre ridicole, ma anche infissi di qualità superiore in essenze pregiate dal costo esorbitante.
Buongiorno, ogni caso è da studiare singolarmente. Ci sono diverse modalità di calcolo per i prezzi al m2 dei serramenti.