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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – 65% (EX 55%)

Negli ultimi due giorni ho ricevuto diverse richieste in merito alla detrazione del 65%, motivo per cui ho deciso di pubblicarne una breve sintesi.

Premetto che il decreto legge per le misure energetiche in edilizia ancora non è stato pubblicato in G.U.

La detrazione fiscale per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici passa dal 55% al 65%.

Diminuisce però l’importo massimo, questo perché la norma che istituiva la detrazione del 55% stabiliva limiti di detrazione e non di spesa.

Esempio: Con il 55%,nel caso di sostituzione di finestre e infissi, il limite massimo di detrazione è pari a 60.000 €, il 55% della spesa massima di 109.090,90 €.

Con il 65%, nel caso di sostituzione di finestre e infissi, il limite massimo di detrazione resta pari a 60.000 €, ma diminuisce la spesa massima, che non dovrà superare i 92.307,65 €. Il 65% di  92.307,65 € corrisponde a 60.000 €.

Dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, tutte le spese sostenute beneficeranno della detrazione del 65% dell’importo speso. Per interventi significativi su condomini, la detrazione del 65% sarà applicabile fino al 30 giugno 2014. Ciò che attesta la data della spesa sostenuta è ovviamente il bonifico bancario.

Ricordo che il pagamento deve avvenire solo ed esclusivamente mediante bonifico, bancario o postale, e dev’essere effettuato mediante specifico modulo. Non devono inoltre mancare tutti gli altri dati necessari.

I beneficiari della bonus fiscale non subiscono nessuna modifica rispetto al 55%, così come, nulla cambia per gli edifici interessati.riqualificazione energetica degli edifici

A decorrere dal 1° luglio 2013 non saranno più detraibili le spese per la “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza energetica e con impianti geotermici a bassa entalpia” nonché le spese per la “sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria” per cui si potrà usufruire del conto termico.

Tutte le altre detrazioni restano confermate e cioè :

– Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (Comma 344);
– Interventi sugli involucri degli edifici, strutture opache e infissi (Comma 345);
– Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (Comma 346);
– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (Comma 347).

La procedura d’invio e la documentazione da conservare in caso di controlli restano invariati.

Con lo stesso decreto è stata inoltre prorogata, fino al 31 dicembre 2013, anche la detrazione fiscale de 50% per le ristrutturazioni edilizie. Il tetto di spesa massimo resta invariato, 96.000 €.

La detrazione è stata estesa anche agli immobili colpiti dal terremoto e a quelli di aree a rischio. La novità è che dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 sono detraibili anche le spese sostenute per interventi antisismici e l’acquisto di mobili legato a interventi di ristrutturazione. In tal caso però, la spesa massima non dove essere superiore a 10.000 € (Detrazione massima di 5.000 € ).

E’ pero d’obbligo ricordare, ancora una volta, che il testo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non appena saranno disponibili nuove guide aggiornate da parte dell’Agenzia dell’Entrate, queste saranno prontamente pubblicate e aggiunte a questo articolo.

Aggiornamento del 04/06/2013 – 65% è legge, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto

Aggiornamento del 06/07/2013 – Pubblicata guida Ristrutturazioni Edilizie, Agg. Giugno ’13

 

Aggiornamento Ottobre 2013 – Chiesta la proroga degli ecobonus per tutto il 2014

Aggiornamento Ottobre 2013 – Pubblicata guida Ristrutturazioni Edilizie, Agg. Settembre ’13

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Info sull'autore

Guido Alberti

Guido Alberti

Consulente e Artigiano Certificato PassivHaus, Tecnico Esperto Finestra CasaClima, figura accreditata dall’Agenzia CasaClima per fornire consulenza a progettisti e committenti. Operatore Termografico di II Livello UNI EN ISO 9712.
Guido Alberti

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